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Accordo Stato-Regioni 2025: Cosa è Cambiato

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riformato la formazione sulla sicurezza: 16 ore per il datore di lavoro e regole uniche. Ecco le novità.

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. n. 78/CSR) ha riformato in modo organico la disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevista dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Il provvedimento ha sostituito e unificato i precedenti accordi del 2011 e del 2016, semplificando un quadro che negli anni era diventato frammentato e di difficile lettura.

Il cambiamento principale: 16 ore per il datore di lavoro: La novità più rilevante riguarda la formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP. In precedenza la durata variava in base al livello di rischio dell'attività (16, 32 o 48 ore). Oggi è stata fissata una durata unica di 16 ore minime per tutti i settori ATECO, indipendentemente dalla classe di rischio. Questo rende l'obbligo più chiaro e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

  • Lavoratori, preposti e dirigenti
  • Datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP
  • Addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione

Vengono ridefiniti contenuti minimi, durate, modalità di erogazione e criteri di aggiornamento, eliminando le sovrapposizioni tra i vecchi accordi.

La formazione del preposto e l'addestramento: L'Accordo ha rafforzato il ruolo del preposto, prevedendo una formazione specifica e un aggiornamento periodico più frequente. È stato inoltre valorizzato l'addestramento pratico, che deve essere tracciato e documentato perché è distinto dalla formazione teorica.

La formazione a distanza (FAD): Il nuovo Accordo conferma e disciplina la modalità e-learning per la parte teorica dei corsi, a condizione che la piattaforma garantisca tracciabilità del percorso, verifica dell'apprendimento e identità del partecipante. Per il datore di lavoro questo significa poter completare le 16 ore online, senza interrompere l'attività aziendale.

Il settore costruzioni (ATECO F): Resta confermata la specificità del settore edile. Per i datori di lavoro e i dirigenti dell'impresa affidataria è previsto un modulo aggiuntivo dedicato ai cantieri (Titolo IV e Allegato X del D.Lgs. 81/2008), che si somma al corso base.

Cosa devi fare ora: Se sei un datore di lavoro e svolgi direttamente il ruolo di RSPP, devi assicurarti che la tua formazione sia conforme al nuovo Accordo. Chi non ha mai frequentato il corso deve completarlo; chi lo ha già fatto deve rispettare le scadenze di aggiornamento periodico.

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