Differenza tra Controlli ASL e Ispettorato del Lavoro
Chi controlla la sicurezza in azienda: differenze tra ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro, competenze, settori vigilati e cosa verificano in concreto.
Quando un datore di lavoro riceve un controllo sulla salute e sicurezza, la prima domanda è capire quale organo si trova di fronte. In Italia la vigilanza non è in capo a un unico soggetto: convivono due principali organi di controllo, l'ASL (Azienda Sanitaria Locale) e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Comprendere la differenza tra i due aiuta il datore di lavoro a rapportarsi correttamente con gli ispettori e a sapere cosa aspettarsi.
L'ASL: l'organo di vigilanza principale
L'organo di vigilanza ordinario sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è l'ASL, attraverso i propri Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL o PSAL). L'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce la competenza generale in materia di vigilanza all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Gli ispettori ASL hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni e possono verificare la corretta applicazione di tutte le misure di prevenzione: dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) alla sorveglianza sanitaria, dalla formazione dei lavoratori all'idoneità dei luoghi e delle attrezzature.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è l'agenzia che ha accorpato il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Il suo focus storico è la vigilanza sui rapporti di lavoro: contratti, lavoro irregolare, orario, contribuzione. Sul fronte della sicurezza, l'INL ha competenza specifica e concorrente in alcuni settori, in primo luogo nei cantieri edili e nelle attività ferroviarie, dove esercita la vigilanza in materia di salute e sicurezza accanto all'ASL.
Come si dividono le competenze
In sintesi, la ripartizione è la seguente:
- Vigilanza generale sulla sicurezza in tutti i settori: ASL.
- Vigilanza sulla sicurezza nei cantieri edili e nelle costruzioni: competenza dell'Ispettorato, spesso in coordinamento con l'ASL.
- Vigilanza sui rapporti di lavoro e sul lavoro sommerso: Ispettorato del Lavoro.
Per evitare sovrapposizioni e duplicazioni, è previsto un coordinamento tra gli organi a livello provinciale e regionale, in modo che un'azienda non sia sottoposta a controlli ripetuti sullo stesso oggetto.
Cosa verificano in concreto
Entrambi gli organi possono richiedere la documentazione obbligatoria della sicurezza: nomina del RSPP, attestati di formazione di datore, preposti e lavoratori, DVR aggiornato, registro della sorveglianza sanitaria, verbali della riunione periodica. La carenza di formazione del datore di lavoro è tra i rilievi più frequenti, perché è semplice da verificare attraverso l'attestato e fa scattare sanzioni precise.
Perché la formazione viene per prima
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