Informazione, Formazione e Addestramento: le Differenze
Informazione, formazione e addestramento sono tre obblighi distinti del D.Lgs. 81/2008: scopri le differenze e perché il datore di lavoro deve garantirli tutti.
Nel linguaggio comune informazione, formazione e addestramento vengono spesso confusi, ma il D.Lgs. 81/2008 li definisce come tre obblighi distinti, con contenuti e finalità diverse. Comprendere queste differenze è essenziale per il datore di lavoro, perché garantirne uno solo non assolve gli altri e l'inadempimento è sanzionato.
L'informazione
L'informazione, disciplinata dall'art. 36, è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Riguarda i rischi generali e specifici dell'azienda, le misure di prevenzione adottate, le procedure di pronto soccorso e di emergenza, i nominativi del RSPP, del medico competente e degli addetti alle emergenze. È un trasferimento di conoscenze, spesso documentale, che mette il lavoratore a conoscenza del contesto in cui opera.
La formazione
La formazione, prevista dall'art. 37, è un processo educativo finalizzato a far acquisire competenze per svolgere in sicurezza i propri compiti e per riconoscere e ridurre i rischi. A differenza dell'informazione, ha carattere strutturato, prevede una durata minima, un programma definito, una verifica dell'apprendimento e il rilascio di un attestato. Rientrano in questa categoria la formazione generale e specifica dei lavoratori, quella dei preposti e dei dirigenti e, naturalmente, quella del datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP.
L'addestramento
L'addestramento è la componente più pratica: consiste nel far apprendere l'uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di protezione individuale. Deve avvenire sul campo, da parte di persona esperta e sul luogo di lavoro. Non è un'attività teorica: il lavoratore impara facendo, sotto la guida di chi conosce concretamente la procedura. È obbligatorio, ad esempio, per l'uso dei DPI di terza categoria e di numerose attrezzature.
Perché vanno garantiti tutti e tre
I tre obblighi sono cumulativi e non alternativi. Un lavoratore può essere informato sui rischi, formato sulle procedure, ma se non viene addestrato all'uso concreto di un'attrezzatura pericolosa l'obbligo non è assolto. È compito del datore di lavoro, eventualmente in qualità di RSPP, pianificare e documentare ciascuna delle tre attività, conservando i relativi attestati ed evidenze.
Le sanzioni
L'omissione di informazione, formazione o addestramento è punita dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 con sanzioni che, per il datore di lavoro, possono comportare ammende comprese fra 1.474,21 e 6.388,23 euro. La corretta gestione documentale è la prima difesa in caso di ispezione o di contenzioso.
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