DPI Anticaduta per i Lavori in Quota
DPI anticaduta e lavori in quota: cosa prevede l'art. 107 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, sistemi di arresto caduta e obblighi del datore di lavoro.
Le cadute dall'alto sono tra le prime cause di infortunio mortale sul lavoro. Per questo il D.Lgs. 81/2008 dedica ai lavori in quota una disciplina specifica, a partire dall'art. 107 e seguenti, e i DPI anticaduta rientrano nella terza categoria, la più critica.
Cosa si intende per lavoro in quota: L'art. 107 definisce lavoro in quota l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile. Anche al di sotto di tale soglia, la prudenza impone una valutazione del rischio quando la caduta possa comunque avere conseguenze gravi.
La gerarchia delle misure: Prima di ricorrere ai DPI, il datore di lavoro deve privilegiare le misure di protezione collettiva. La sequenza corretta è: eliminare il lavoro in quota se possibile, poi adottare protezioni collettive come parapetti, reti di sicurezza e ponteggi, e solo quando il rischio residuo lo richiede impiegare i DPI anticaduta. Il dispositivo individuale interviene dove la protezione collettiva non è tecnicamente realizzabile o è insufficiente.
I componenti del sistema anticaduta: Un DPI anticaduta non è un singolo oggetto ma un sistema integrato di elementi che devono essere compatibili tra loro.
- Imbracatura per il corpo, che distribuisce le forze d'arresto sul tronco e sulle cosce.
- Elemento di collegamento, come cordino o dispositivo retrattile, dimensionato per limitare la distanza di caduta.
- Assorbitore di energia, che riduce la forza trasmessa al corpo nell'istante dell'arresto.
- Punto di ancoraggio sicuro, certificato e idoneo a sostenere le sollecitazioni dell'arresto.
Il rischio del fattore di caduta e l'effetto pendolo: Nella scelta del sistema bisogna considerare il fattore di caduta e il tirante d'aria, ossia lo spazio libero necessario sotto i piedi del lavoratore affinché l'arresto avvenga prima dell'impatto con il suolo o con ostacoli. Va valutato anche l'effetto pendolo, cioè l'oscillazione laterale che può far urtare il lavoratore contro strutture vicine.
La sindrome da sospensione inerte: Dopo un arresto, il lavoratore resta sospeso nell'imbracatura e può sviluppare in pochi minuti la sindrome da sospensione, una condizione potenzialmente fatale. Per questo il datore di lavoro deve predisporre una procedura di soccorso e recupero rapido, e i lavoratori devono essere addestrati a metterla in atto.
Gli obblighi del datore di lavoro: Trattandosi di DPI di terza categoria, l'addestramento è obbligatorio ai sensi dell'art. 77. Il datore deve inoltre garantire la verifica periodica dei dispositivi secondo le indicazioni del fabbricante, la registrazione dei controlli e l'immediata messa fuori uso di qualsiasi componente che abbia subito una caduta o presenti segni di usura.
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