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Formazione Sicurezza dei Neoassunti: le Tempistiche

Quando va erogata la formazione sicurezza ai neoassunti? Prima o contestualmente alla mansione. Guida alle tempistiche per il datore di lavoro.

Una delle domande più frequenti per il datore di lavoro riguarda il momento esatto in cui erogare la formazione sulla sicurezza ai lavoratori appena assunti. La risposta corretta incide direttamente sulla regolarità aziendale e sulla responsabilità del datore in caso di infortunio.

Il principio generale dell'art. 37

L'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione del lavoratore deve avvenire "in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro". In altre parole, la formazione va erogata prima dell'inizio dell'attività o, al più, contestualmente all'assunzione. Nessun lavoratore può essere adibito a una mansione che comporta rischi senza aver completato sia la formazione generale sia quella specifica.

La questione dei 60 giorni

Per anni si è diffusa la convinzione che il datore avesse 60 giorni di tempo per completare la formazione del neoassunto. Si trattava di una facoltà eccezionale e residuale, prevista solo nei casi in cui non fosse oggettivamente possibile formare il lavoratore prima dell'avvio della mansione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (Rep. 78/CSR) ha eliminato ogni riferimento ai 60 giorni, ribadendo che la formazione deve precedere l'esposizione al rischio.

Le fasi della formazione del neoassunto

  • Formazione generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione aziendale, diritti e doveri dei soggetti coinvolti.
  • Formazione specifica: rischi connessi alla mansione e al settore ATECO di appartenenza, con durata variabile in base al livello di rischio.
  • Informazione: consegna delle informazioni sui rischi generali e specifici dell'attività.
  • Addestramento: ove richiesto, prova pratica sull'uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale.

Perché le tempistiche sono cruciali

Adibire un neoassunto alla mansione prima di averlo formato espone il datore di lavoro a sanzioni penali ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 e, soprattutto, aggrava la sua posizione in caso di infortunio. La formazione non è un adempimento burocratico differibile, ma una condizione preliminare all'impiego del lavoratore.

Cosa deve fare concretamente il datore

Il datore di lavoro deve pianificare la formazione già in fase di selezione, in modo che il percorso sia concluso al momento dell'ingresso operativo. La modalità FAD asincrona, ammessa per la formazione generale e per i rischi bassi, consente di completare i corsi rapidamente e di documentare data e durata di ciascun modulo.

Se devi assumere personale e vuoi essere certo di rispettare le tempistiche di legge, organizza fin da subito la formazione obbligatoria. Scopri il nostro corso conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025: vai a /corso-datore-di-lavoro oppure richiedi una consulenza tramite /contatti.

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