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Formazione Sicurezza per Tirocinanti e Stage

I tirocinanti sono equiparati ai lavoratori ai fini della sicurezza e vanno formati. Guida agli obblighi del datore per stage e tirocini.

Quando un'azienda ospita un tirocinante o uno stagista, spesso si tende a considerarlo una figura "esterna" rispetto agli obblighi di sicurezza. Si tratta di un errore: la normativa equipara espressamente i tirocinanti ai lavoratori e impone al datore di lavoro di formarli prima di affidare loro qualsiasi mansione.

L'equiparazione ai lavoratori: art. 2 del D.Lgs. 81/2008

L'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che è equiparato al lavoratore chi svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonche chi beneficia di iniziative di tirocinio formativo e di orientamento. Il tirocinante è quindi a tutti gli effetti destinatario delle tutele e della formazione previste dalla normativa.

L'obbligo di formazione

Poiché il tirocinante è equiparato al lavoratore, il datore di lavoro deve garantirgli la formazione obbligatoria sulla sicurezza secondo l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e l'Accordo Stato-Regioni. Il percorso si articola in formazione generale e formazione specifica, la cui durata varia in funzione del livello e della tipologia di rischio presenti in azienda. La formazione va completata prima che il tirocinante sia adibito a mansioni che comportano un'esposizione al rischio.

Gli obblighi del soggetto ospitante

  • Erogare la formazione generale e specifica al tirocinante prima dell'avvio dell'attività pratica.
  • Fornire informazione sui rischi generali e specifici dell'ambiente di lavoro.
  • Assicurare l'addestramento all'uso di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, ove necessario.
  • Garantire la sorveglianza sanitaria quando la mansione del tirocinante lo richiede.
  • Conservare gli attestati di formazione e la documentazione relativa al tirocinio.

La ripartizione delle responsabilità

Nei tirocini la titolarita degli obblighi di sicurezza dipende dagli accordi tra soggetto promotore e soggetto ospitante, definiti nella convenzione e nel progetto formativo. Di norma, gli adempimenti relativi alla formazione specifica, all'informazione e alla sorveglianza sanitaria gravano sul soggetto ospitante, presso il quale il tirocinante opera concretamente. È sempre opportuno chiarire per iscritto chi assolve ciascun obbligo.

Perché non sottovalutare la formazione dei tirocinanti

Un tirocinante non formato che si infortuna espone il datore di lavoro alle medesime responsabilità previste per un dipendente, comprese le sanzioni penali dell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008. La gratuita o la temporaneita del rapporto non riducono in alcun modo gli obblighi: la sicurezza si applica integralmente anche a stage e tirocini.

La formazione come parte del percorso

Inquadrare correttamente la sicurezza fin dall'inizio del tirocinio significa anche offrire al giovane un'esperienza formativa completa e responsabile, trasmettendo la cultura della prevenzione che lo accompagnera nel mondo del lavoro.

Se la tua azienda ospita tirocinanti o stagisti, assicurati che la formazione sulla sicurezza sia in regola e che la tua posizione di datore di lavoro sia adeguatamente formata. Approfondisci su /corso-datore-di-lavoro o richiedi una consulenza tramite /contatti.

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