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Livelli di Formazione Antincendio: 1, 2 e 3 Spiegati

I tre livelli di formazione antincendio (1, 2 e 3) introdotti dal D.M. 2 settembre 2021: durata dei corsi, classificazione dei luoghi e aggiornamento periodico.

La formazione degli addetti antincendio è stata riorganizzata dal D.M. 2 settembre 2021 (cosiddetto Decreto Controlli, in vigore dall'ottobre 2022), che ha sostituito la vecchia ripartizione in rischio basso, medio ed elevato con tre livelli numerici. Per il datore di lavoro è fondamentale capire a quale livello appartiene la propria attività, perché ne dipendono la durata del corso e i contenuti della formazione degli addetti.

Dalla vecchia alla nuova classificazione

In precedenza i luoghi di lavoro erano distinti in rischio incendio basso, medio ed elevato, con corsi rispettivamente di 4, 8 e 16 ore. Il D.M. 2 settembre 2021 ha introdotto i livelli 1, 2 e 3, ciascuno corrispondente a una specifica fascia di rischio determinata in sede di valutazione del rischio incendio.

I tre livelli e la durata dei corsi

La formazione iniziale degli addetti antincendio si articola così:

  • Livello 1: corso di 4 ore, per i luoghi di lavoro a rischio di incendio più contenuto.
  • Livello 2: corso di 8 ore, per i luoghi a rischio intermedio.
  • Livello 3: corso di 16 ore, per i luoghi a rischio più elevato, con prova pratica di spegnimento.

Come si determina il livello

L'attribuzione del livello non è arbitraria: discende dalla valutazione del rischio incendio condotta secondo il D.M. 3 settembre 2021. Pesano fattori come la presenza di materiali combustibili, le sostanze impiegate, l'affollamento, la presenza di pubblico e le caratteristiche strutturali dell'edificio. Per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco possono valere requisiti specifici.

L'aggiornamento periodico

La novità più rilevante introdotta dal decreto è l'obbligo di aggiornamento periodico della formazione antincendio, da effettuare con cadenza non superiore ai cinque anni. L'aggiornamento, di durata proporzionata al livello, è essenziale per mantenere valida l'idoneità dell'addetto: senza di esso la formazione si considera non più adeguata.

Idoneità tecnica per attività ad alto rischio

Per gli addetti delle attività a rischio più elevato e di quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco resta necessario il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando provinciale, in aggiunta alla formazione di livello.

Il ruolo del datore di lavoro

Spetta al datore individuare il livello corretto, designare gli addetti, garantirne la formazione e l'aggiornamento e documentare il tutto. Errori nella classificazione si traducono in formazione inadeguata e in potenziali sanzioni.

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