Gli Obblighi Non Delegabili del Datore di Lavoro
Art. 17 D.Lgs. 81/2008: i due obblighi che il datore di lavoro non può mai delegare, la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP.
Il datore di lavoro può trasferire molte delle proprie funzioni in materia di sicurezza attraverso la delega prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008. Esistono però due obblighi che la legge gli riserva in via esclusiva e che non possono mai essere delegati. Sono indicati dall'art. 17 e rappresentano il nucleo irriducibile della responsabilità del datore di lavoro.
- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Questi due adempimenti restano sempre e comunque in capo al datore di lavoro, anche se questi ha conferito ampie deleghe ad altri soggetti dell'organizzazione. Qualunque clausola che pretenda di delegarli è priva di effetto.
Perché la valutazione dei rischi non è delegabile: La valutazione dei rischi è l'atto fondante dell'intero sistema di prevenzione aziendale. Comporta scelte strategiche e organizzative che solo chi ha il governo dell'impresa può assumere. Il DVR (artt. 28 e 29) deve individuare tutti i rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione adottate, il programma di miglioramento e i ruoli aziendali. Essendo espressione del potere decisionale dell'imprenditore, la legge ne vieta la delega.
Perché la designazione del RSPP non è delegabile: La scelta di chi dovrà coordinare la prevenzione (il RSPP) è un atto di fiducia e di responsabilità diretta del datore di lavoro. Egli può nominare un RSPP interno o esterno, oppure, nei casi consentiti dall'art. 34, svolgere personalmente tale ruolo. In ogni caso la decisione su chi designare resta una sua prerogativa esclusiva.
Il datore di lavoro che fa il RSPP (art. 34): Nelle aziende che rientrano nei limiti dell'art. 34 (in base a dimensione e settore), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. In questo caso deve frequentare l'apposito corso di formazione, oggi della durata di 16 ore secondo l'Accordo Stato-Regioni 2025. Questa facoltà non elimina però gli obblighi non delegabili: la valutazione dei rischi resta un suo dovere personale.
La differenza tra delegabile e non delegabile: Il datore può delegare, ad esempio, la gestione operativa della sicurezza, gli acquisti dei DPI, l'organizzazione delle prove di emergenza, la sorveglianza sui reparti. Non può invece delegare il "cuore" del sistema: decidere come valutare i rischi e chi mette a capo della prevenzione. È una distinzione che protegge i lavoratori e responsabilizza chi davvero governa l'azienda.
Le conseguenze della violazione: La mancata valutazione dei rischi e la mancata designazione del RSPP sono tra le violazioni più gravemente sanzionate dall'art. 55, con pene che possono arrivare all'arresto. Nessuna delega, per quanto formalmente perfetta, può schermare il datore da questa responsabilità.
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