Quando Aggiornare il DVR
Quando aggiornare il DVR secondo l'art. 29 del D.Lgs. 81/2008: modifiche del processo, infortuni significativi, nuovi rischi e novità normative.
Il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento da redigere una volta sola e archiviare: è uno strumento dinamico che deve seguire l'evoluzione dell'azienda. L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce con precisione i casi in cui la valutazione dei rischi, e quindi il DVR, deve essere rielaborata. Conoscere questi casi è fondamentale per evitare che il documento diventi obsoleto e privo di efficacia.
Modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione Il DVR va aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. Rientrano in questa ipotesi l'introduzione di nuove lavorazioni, l'acquisto di nuovi macchinari, il cambio di sede, la ristrutturazione dei locali o una riorganizzazione che modifichi mansioni ed esposizioni.
Evoluzione della tecnica e della prevenzione La rielaborazione è dovuta anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. Quando diventano disponibili soluzioni tecniche più sicure o nuove conoscenze sui rischi, il datore di lavoro deve riconsiderare le misure adottate per allinearle allo stato dell'arte.
Infortuni significativi Un caso particolarmente importante è quello degli infortuni significativi. A seguito di infortuni significativi la valutazione deve essere aggiornata: l'evento dimostra che un rischio non era stato valutato correttamente o che le misure adottate non erano sufficienti. L'aggiornamento serve a individuare le cause e a impedire il ripetersi dell'incidente.
Esiti della sorveglianza sanitaria Il DVR va rivisto anche quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. Se il medico competente rileva, attraverso le visite, segnali di patologie correlate al lavoro o esposizioni non adeguatamente controllate, la valutazione dei rischi deve tenerne conto e aggiornarsi di conseguenza.
Nuovi rischi e nuove figure Anche l'emergere di nuovi rischi non considerati in precedenza, come l'introduzione di nuove sostanze chimiche o di nuove mansioni, impone l'aggiornamento. Lo stesso vale quando intervengono novità normative che introducono nuovi obblighi di valutazione, ad esempio per rischi specifici prima non disciplinati.
Tempistica dell'aggiornamento La norma prevede che, nei casi di rielaborazione, il documento sia rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. È quindi un termine breve, che richiede al datore di lavoro di attivarsi prontamente. La data certa del nuovo documento dovrà attestare il momento dell'avvenuto aggiornamento.
Non esiste una scadenza fissa Va chiarito che il D.Lgs. 81/2008 non fissa una scadenza periodica obbligatoria, ad esempio annuale, per il DVR. L'aggiornamento è legato al verificarsi delle causali indicate. Tuttavia, una revisione periodica volontaria è una buona prassi che aiuta a mantenere il documento aderente alla realtà aziendale.
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