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La Responsabilità sulla Sicurezza negli Appalti: Art. 26

Sicurezza negli appalti e art. 26 D.Lgs. 81/2008: obblighi del committente, verifica idoneità, DUVRI, rischi interferenziali e responsabilità solidale.

Affidare lavori o servizi a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi non significa esternalizzare anche la responsabilità sulla sicurezza. L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al committente, datore di lavoro, una serie di obblighi specifici quando le lavorazioni si svolgono all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva.

Il principio di cooperazione e coordinamento

L'art. 26 si fonda su un dovere reciproco di cooperazione e coordinamento tra committente e impresa appaltatrice. Le parti devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e coordinare gli interventi di protezione, informandosi reciprocamente sui rischi presenti. L'obiettivo è gestire le situazioni in cui più imprese operano nello stesso ambiente, dove i pericoli di ciascuna possono sommarsi a quelli delle altre.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale

Prima di affidare i lavori, il committente deve verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore o del lavoratore autonomo. Questa verifica si effettua acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità. Affidare lavori a un'impresa priva dei requisiti espone il committente a responsabilità dirette.

I rischi interferenziali e il DUVRI

Il cuore dell'art. 26 è la gestione dei rischi interferenziali, ossia quei rischi che nascono dal contatto tra le attività di imprese diverse nello stesso luogo. Per gestirli il committente deve elaborare il DUVRI, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, da allegare al contratto di appalto. Il DUVRI individua le misure per eliminare o ridurre le interferenze e i relativi costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso.

Quando il DUVRI non è obbligatorio

L'obbligo del DUVRI non si applica ad alcune ipotesi, come i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori di durata particolarmente breve, in assenza di rischi specifici come quelli da incendio elevato, atmosfere esplosive o agenti cancerogeni. Resta comunque l'obbligo generale di cooperazione e informazione reciproca.

Il tesserino di riconoscimento

Nei luoghi in cui operano più imprese, il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. È una misura semplice ma essenziale per il controllo degli accessi e la tracciabilità delle presenze in cantiere o in azienda.

La responsabilità solidale

L'art. 26 prevede una responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i danni subiti dal lavoratore, non indennizzati dall'INAIL, derivanti da rischi interferenziali. È un meccanismo che rafforza la tutela del lavoratore e che rende il committente economicamente esposto anche per le carenze dell'impresa appaltatrice. Restano escluse le sole responsabilità connesse ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore.

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