Rischio Biologico: gli Obblighi del Datore
Gli obblighi del datore di lavoro per il rischio biologico secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/2008: classificazione in gruppi 1-4 e misure di tutela.
Il rischio biologico è regolato dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (artt. 266-286). Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita umano in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Riguarda non solo l'ambito sanitario, ma anche settori come l'agricoltura, la zootecnia, la gestione dei rifiuti, l'industria alimentare e la depurazione delle acque.
La classificazione in quattro gruppi L'art. 268 ripartisce gli agenti biologici in quattro gruppi, in funzione del rischio di infezione:
- Gruppo 1: agente con poche probabilità di causare malattie nei soggetti umani.
- Gruppo 2: agente che può causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori, con scarsa probabilità di propagazione nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi e un serio rischio per i lavoratori, con possibile propagazione nella comunità; di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- Gruppo 4: agente che può provocare malattie gravi e un serio rischio per i lavoratori, con elevato rischio di propagazione e assenza, di norma, di efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
L'Allegato XLVI contiene l'elenco ufficiale degli agenti classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
La valutazione del rischio L'art. 271 impone al datore di lavoro di valutare il rischio tenendo conto della classificazione dell'agente, delle informazioni sulle malattie che può causare, dei potenziali effetti allergici e tossici, delle modalità di esposizione e degli eventuali effetti sinergici. La valutazione deve essere documentata nel DVR e aggiornata a ogni mutamento significativo.
Gli obblighi specifici In presenza di rischio, il datore di lavoro adotta misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre l'esposizione: limitazione del numero di esposti, procedure di lavoro sicure, segnaletica di rischio biologico, dispositivi di protezione individuale, misure igieniche adeguate e corretta gestione dei rifiuti contaminati. Per gli agenti dei gruppi 3 e 4 sono previsti obblighi rafforzati e, in alcuni casi, la comunicazione e la notifica all'organo di vigilanza.
Sorveglianza sanitaria e vaccinazioni Quando la valutazione lo richiede, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria del medico competente, che può proporre l'offerta di vaccini efficaci ai lavoratori non immuni. Il datore di lavoro deve inoltre tenere il registro degli esposti e degli eventi accidentali per gli agenti dei gruppi 3 e 4.
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