Rischio Chimico: la Valutazione nelle PMI
Come il datore di lavoro valuta il rischio chimico nelle PMI: schede di sicurezza, art. 224 e rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.
Il rischio chimico è disciplinato dal Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 (artt. 221-232), dedicato alla protezione da agenti chimici pericolosi. Nelle PMI è uno dei rischi più sottovalutati, perché molte sostanze di uso quotidiano (detergenti, vernici, solventi, adesivi, oli) rientrano nella categoria degli agenti chimici pericolosi anche quando non si lavora in un laboratorio.
Cosa deve valutare il datore di lavoro L'art. 223 impone al datore di lavoro di determinare preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi e di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La valutazione tiene conto delle proprietà pericolose, delle informazioni sulla sicurezza fornite dal fornitore, del livello, del tipo e della durata dell'esposizione, delle circostanze in cui viene svolto il lavoro e dei valori limite di esposizione professionale.
Le schede di dati di sicurezza (SDS) Il punto di partenza concreto sono le schede di dati di sicurezza che accompagnano ogni prodotto chimico. La scheda, articolata in sedici sezioni secondo il Regolamento REACH, indica i pericoli, le frasi H e i consigli di prudenza P, i dispositivi di protezione necessari e le misure di primo soccorso. Il datore di lavoro deve raccoglierle, tenerle aggiornate e renderle accessibili ai lavoratori. Senza le SDS la valutazione del rischio chimico non è difendibile in caso di controllo.
Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute L'art. 224, comma 2, introduce la nozione di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute". Quando la valutazione dimostra che, per livello, modalità e durata dell'esposizione, il rischio rientra in questa soglia, non si applicano gli obblighi rafforzati previsti dall'art. 225 (misure specifiche di protezione e prevenzione) e dalla sorveglianza sanitaria dell'art. 229. È però il datore di lavoro a dover dimostrare, con dati e motivazioni, che la soglia è rispettata: non è una presunzione automatica.
Le misure di prevenzione Quando il rischio supera la soglia di irrilevanza, il datore di lavoro applica la gerarchia delle misure: eliminazione o sostituzione della sostanza pericolosa, riduzione al minimo con misure tecniche e organizzative, ventilazione e aspirazione localizzata, riduzione del numero di esposti e, solo come misura residuale, i dispositivi di protezione individuale.
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