Rischio Vibrazioni: Mano-Braccio e Corpo Intero
Valori d'azione e valori limite per vibrazioni mano-braccio e corpo intero secondo il Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/2008 e gli obblighi del datore.
Il rischio da vibrazioni meccaniche è disciplinato dal Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/2008 (artt. 199-205). La normativa distingue due tipi di esposizione: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (tipiche di chi usa utensili portatili come trapani, martelli demolitori, motoseghe, smerigliatrici) e le vibrazioni trasmesse al corpo intero (tipiche di chi conduce mezzi e macchine operatrici come carrelli elevatori, trattori, escavatori).
I valori di azione e i valori limite (art. 201) La norma fissa per ciascun tipo di esposizione, riferita a un periodo di otto ore, due soglie:
- Sistema mano-braccio: valore d'azione giornaliero pari a 2,5 m/s², valore limite giornaliero pari a 5 m/s² (con un limite di 20 m/s² su periodi brevi).
- Corpo intero: valore d'azione giornaliero pari a 0,5 m/s², valore limite giornaliero pari a 1,0 m/s² (con un limite di 1,5 m/s² su periodi brevi).
Cosa cambia al superamento delle soglie Il superamento del valore d'azione obbliga il datore di lavoro a elaborare e attuare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo l'esposizione, oltre ad attivare la sorveglianza sanitaria. Il valore limite di esposizione non può mai essere superato: se ciò accade, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del limite, individua le cause e modifica le misure di protezione e prevenzione.
Come si effettua la valutazione La valutazione dell'esposizione (art. 202) può basarsi sui dati tecnici dichiarati dai fabbricanti delle attrezzature, sulle banche dati accreditate o, quando necessario, su misurazioni dirette. Il datore di lavoro deve considerare i livelli e il tipo di vibrazioni, i tempi di esposizione, le condizioni di impiego e gli effetti sui lavoratori particolarmente sensibili.
Le misure di prevenzione La riduzione del rischio passa per la scelta di attrezzature ergonomiche e a bassa emissione di vibrazioni, la manutenzione regolare degli utensili e dei mezzi, l'adozione di sedili ammortizzanti e maniglie antivibranti, l'organizzazione dei turni con pause e rotazione delle mansioni, e l'informazione e formazione dei lavoratori esposti.
Informazione, formazione e DVR Gli esiti della valutazione e le misure adottate vanno documentati nel DVR. I lavoratori esposti devono essere informati sui rischi e formati sull'uso corretto delle attrezzature. La gestione del rischio vibrazioni rientra tra i compiti del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP. Per acquisire le competenze necessarie, consulta il nostro [corso per Datore di Lavoro](/corso-datore-di-lavoro): 16 ore in modalità FAD, conformi all'Accordo Stato-Regioni.
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