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Smart Working: gli Obblighi di Sicurezza del Datore

Nel lavoro agile il datore consegna l'informativa sui rischi e resta responsabile della sicurezza. Guida agli obblighi previsti dalla Legge 81/2017.

Lo smart working, o lavoro agile, ha modificato il modo di lavorare ma non ha attenuato la responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza. Anche quando il dipendente opera da casa o da un luogo diverso dalla sede aziendale, il datore resta garante della sua tutela.

Il quadro normativo: Legge 81/2017

Il lavoro agile è disciplinato dalla Legge 81/2017, che all'art. 22 affida al datore di lavoro la garanzia della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 continuano ad applicarsi, adattate alla peculiarita della prestazione svolta al di fuori dei locali aziendali.

L'informativa sui rischi: l'obbligo centrale

L'adempimento cardine è la consegna di un'informativa scritta. Il datore di lavoro consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un documento informativo che individua i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Questa informativa è lo strumento con cui il datore assolve il proprio dovere di prevenzione anche a distanza.

Gli obblighi che permangono in capo al datore

  • Consegnare l'informativa scritta sui rischi, almeno una volta all'anno.
  • Restare responsabile della salute e della sicurezza del lavoratore agile.
  • Garantire la formazione obbligatoria sulla sicurezza, che non viene meno in regime di smart working.
  • Assicurare la copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro, comprese le malattie professionali e gli infortuni in itinere.
  • Promuovere un uso corretto degli strumenti di lavoro, inclusi i videoterminali.

La collaborazione del lavoratore agile

La responsabilità del datore non esclude il dovere di cooperazione del lavoratore, che è tenuto ad attuare le misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. La sicurezza nel lavoro agile è quindi una responsabilità condivisa, ma il presidio normativo resta in capo al datore.

Le conseguenze del mancato adempimento

La mancata consegna dell'informativa sui rischi non è priva di sanzione: si applica la pena prevista dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008. Per questo il datore non può considerare lo smart working come una zona franca rispetto agli obblighi di sicurezza, ma deve gestirlo con la stessa attenzione riservata al lavoro in sede.

Una gestione documentale ordinata

Il datore deve conservare copia delle informative consegnate, degli attestati di formazione e degli accordi individuali di lavoro agile. Una documentazione ordinata dimostra l'adempimento degli obblighi in caso di verifica ispettiva o di contenzioso.

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