In una SRL Chi è il Datore di Lavoro per la Sicurezza?
Nella SRL il datore di lavoro ai fini sicurezza è di norma l'amministratore con poteri decisionali e di spesa, secondo l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008.
Nelle società di capitali individuare con precisione il datore di lavoro ai fini della sicurezza non è banale: la persona giuridica non può, di per sé, esercitare in concreto i poteri richiesti. La risposta arriva dalla definizione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008.
La definizione dell'art. 2
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
In una SRL la titolarità del rapporto di lavoro fa capo alla società, ma i poteri decisionali e di spesa sono concretamente esercitati dall'organo amministrativo. Per questo, di norma, il datore di lavoro ai fini sicurezza è l'amministratore.
I casi più frequenti
- Amministratore unico: di regola coincide con il datore di lavoro, perché concentra in sé i poteri di gestione e di spesa.
- Consiglio di amministrazione: i poteri spettano all'organo nel suo complesso; in assenza di una delega specifica, gli obblighi gravano sull'intero consiglio. È prassi attribuire la funzione a un consigliere individuato con apposita delega.
- Delega di funzioni: la società può individuare un soggetto diverso (ad esempio un dirigente) quale datore di lavoro per la sicurezza, ma solo attraverso una delega che attribuisca pieni e autonomi poteri decisionali e di spesa, con i requisiti di forma e contenuto previsti dalla norma.
Il principio di effettività
La giurisprudenza valorizza il principio di effettività: conta chi esercita realmente i poteri, non solo le nomine formali. Una delega priva di autonomia di spesa o meramente nominale non sposta la responsabilità. Per questo l'attribuzione della qualifica deve riflettere l'organizzazione reale dei poteri all'interno della società.
Chi deve frequentare il corso
Il soggetto individuato come datore di lavoro è il destinatario degli obblighi formativi. Se sceglie di svolgere direttamente il ruolo di RSPP, nelle aziende che lo consentono, deve frequentare il corso previsto: 16 ore per le attività a rischio basso, con durata crescente per i livelli di rischio superiori secondo l'Accordo Stato-Regioni. Resta inoltre l'obbligo di garantire la formazione di dirigenti, preposti e lavoratori.
Mettere ordine nelle responsabilità
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