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Art. 37 D.Lgs 81/2008: Obbligo di Formazione dei Lavoratori

Guida completa con testo dell'articolo e commento pratico

Testo dell'Art. 37 (Estratto)

Art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Cosa Significa in Pratica

L'art. 37 impone al datore di lavoro di garantire la formazione di tutti i lavoratori. Ma attenzione: anche il datore di lavoro stesso è soggetto all'obbligo formativo, con un percorso distinto da quello dei lavoratori.

Formazione Lavoratori (art. 37)

  • • Rischio basso: 4 ore generali + 4 specifiche
  • • Rischio medio: 4 ore generali + 8 specifiche
  • • Rischio alto: 4 ore generali + 12 specifiche

La durata varia in base al livello di rischio del settore ATECO.

Formazione Datore di Lavoro (Accordo 2025)

  • Corso base: 16 ore — tutti i settori ATECO
  • + 6 ore Modulo Cantieri — solo per datori di lavoro dell'impresa affidataria e dirigenti dell'impresa affidataria nel settore edile (ATECO F), ove applicabile

La durata base è unificata a 16 ore per tutti i settori. Non si applica la vecchia scala 8/12/16 ore per rischio.

Quando Deve Avvenire la Formazione

  • Prima che il lavoratore inizi a svolgere la propria attività
  • Entro 60 giorni dall'assunzione (per la formazione specifica)
  • In caso di cambio di mansione
  • Quando si introducono nuove attrezzature o sostanze pericolose
  • Periodicamente (aggiornamento ogni 5 anni)

Sanzioni per Violazione dell'Art. 37

Mancata formazione lavoratori:

Sanzione amministrativa da €1.315 a €5.260 per ogni lavoratore non formato (art. 55 D.Lgs 81/2008)

Adempì all'Art. 37 con il Nostro Corso

Formazione obbligatoria online per datori di lavoro: 16 ore, attestato riconosciuto.

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Art. 37 D.Lgs 81: Obbligo Formazione Lavoratori — Guida Completa