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La Culpa in Vigilando del Datore di Lavoro

Cos'è la culpa in vigilando del datore di lavoro: l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza, la responsabilità anche in presenza di delega e come dimostrare il controllo.

Molti datori di lavoro ritengono di essere al riparo da responsabilità una volta nominate le figure della sicurezza e impartite le disposizioni necessarie. La realtà giuridica è più articolata: la cosiddetta culpa in vigilando, ovvero la colpa per omessa vigilanza, è uno dei fondamenti più ricorrenti delle condanne in materia antinfortunistica.

Cosa significa culpa in vigilando

L'espressione indica la responsabilità che deriva non da un comportamento attivo, ma dall'aver omesso di sorvegliare adeguatamente l'operato di altri soggetti. Nel contesto della sicurezza sul lavoro, significa che il datore di lavoro risponde anche quando, pur avendo predisposto misure e procedure, non ha controllato che fossero effettivamente attuate e rispettate da dirigenti, preposti e lavoratori.

L'obbligo di vigilanza nel Testo Unico

Il D.Lgs. 81/2008 non si limita a imporre l'adozione di misure: richiede che il datore di lavoro vigili sulla loro concreta osservanza. Questo dovere emerge in più disposizioni e si traduce in un controllo continuo sul funzionamento del sistema di prevenzione. Non basta scrivere una procedura: occorre verificare che venga seguita, intervenendo quando si riscontrano scostamenti o prassi pericolose.

La vigilanza sopravvive alla delega

L'aspetto più delicato riguarda il rapporto con la delega di funzioni. L'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce espressamente che la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. In altre parole, anche dopo aver delegato validamente, il datore di lavoro continua a rispondere se non controlla l'operato del delegato. La legge precisa però che tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione di un modello di verifica e controllo, come quello previsto dall'art. 30.

Il preposto e la vigilanza sul campo

La vigilanza quotidiana sull'esecuzione del lavoro è affidata in primo luogo al preposto, che deve sovrintendere e intervenire in caso di comportamenti non conformi. Ciò non solleva il datore di lavoro: a lui spetta vigilare sulla stessa figura del preposto, assicurandosi che svolga il proprio compito e che disponga della formazione e dell'autorità necessarie.

Come dimostrare di aver vigilato

In caso di infortunio o di ispezione, il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver esercitato un controllo effettivo. Sono utili a questo scopo gli audit interni, i verbali di sopralluogo, i richiami formali per le violazioni, i report del preposto, i registri della formazione e l'eventuale modello organizzativo. La vigilanza che resta priva di tracce documentali è, sul piano probatorio, come se non fosse mai avvenuta.

Il rischio del comportamento del lavoratore

La giurisprudenza riconosce che solo un comportamento del lavoratore del tutto abnorme ed esorbitante dalle mansioni può interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità del datore. Una semplice imprudenza, invece, rientra nel rischio che il datore deve prevenire proprio attraverso la vigilanza.

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