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Delega di Funzioni in Sicurezza: i Requisiti dell'Art. 16

La delega di funzioni dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008: forma scritta, data certa, poteri, autonomia di spesa e l'obbligo di vigilanza che resta al datore.

La delega di funzioni è lo strumento giuridico con cui il datore di lavoro trasferisce ad altro soggetto, idoneo e competente, una parte dei propri obblighi in materia di sicurezza. È disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, che ne fissa con precisione i requisiti di validità. Una delega irregolare è inefficace: in caso di infortunio, la responsabilità penale ricade comunque sul datore di lavoro.

  • Forma scritta e data certa: la delega deve risultare da atto scritto recante data certa, così da essere opponibile e verificabile
  • Idoneità del delegato: il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
  • Poteri di organizzazione, gestione e controllo: al delegato devono essere attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere le funzioni trasferite
  • Autonomia di spesa: il delegato deve disporre dell'autonomia di spesa necessaria a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione
  • Accettazione del delegato: la delega deve essere accettata per iscritto dal soggetto delegato

La pubblicità della delega: Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità all'interno dell'organizzazione aziendale, affinché tutti i soggetti coinvolti sappiano chi è il responsabile delle funzioni delegate.

L'obbligo di vigilanza che resta al datore (art. 16, comma 3): La delega non libera mai del tutto il datore di lavoro. Anche dopo aver delegato, egli conserva un obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Questo dovere si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo previsto dall'art. 30, comma 4 (i modelli organizzativi e gestionali). In sostanza il datore deve controllare che il delegato operi correttamente: non può "delegare e dimenticare".

La subdelega (art. 16, comma 3-bis): Il delegato può, a sua volta, delegare specifiche funzioni, ma solo previa intesa con il datore di lavoro e nel rispetto degli stessi requisiti dell'art. 16. La subdelega non è ammessa a cascata illimitata: non è consentita un'ulteriore subdelega.

Il limite invalicabile: gli obblighi non delegabili: Attenzione: la delega di funzioni non può mai riguardare gli obblighi che l'art. 17 riserva in via esclusiva al datore di lavoro, ossia la valutazione di tutti i rischi con la conseguente redazione del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Questi restano sempre e comunque in capo al datore.

Perché conoscere bene la delega: Una delega ben redatta protegge l'azienda e responsabilizza correttamente chi gestisce la sicurezza. Una delega viziata, invece, espone il datore a sanzioni penali anche quando credeva di essersi liberato dell'obbligo.

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