La Subdelega di Funzioni nella Sicurezza: Art. 16 comma 3-bis
La subdelega di funzioni in materia di sicurezza: quando è ammessa, i limiti dell'art. 16 comma 3-bis, i requisiti di validità e la responsabilità residua.
La delega di funzioni è uno strumento che consente al datore di lavoro di trasferire ad altri soggetti specifici obblighi in materia di sicurezza. Meno noto, ma altrettanto rilevante, è l'istituto della subdelega: la possibilità per il delegato di trasferire a sua volta una parte delle funzioni ricevute. L'art. 16, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 ne disciplina con precisione i limiti.
Cos'è la subdelega
La subdelega è l'atto con cui il soggetto delegato dal datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto le funzioni prevenzionistiche che gli erano state attribuite. È un secondo livello di delega che, se ben costruito, consente di articolare la gestione della sicurezza in organizzazioni complesse, avvicinando le responsabilità ai centri operativi dove i rischi si manifestano concretamente.
I requisiti previsti dalla legge
Il comma 3-bis ammette la subdelega solo a condizioni stringenti. È necessaria la previa intesa con il datore di lavoro, che deve quindi autorizzare il passaggio ulteriore di funzioni. La subdelega deve poi rispettare gli stessi requisiti formali e sostanziali previsti per la delega originaria dall'art. 16: forma scritta con data certa, possesso da parte del subdelegato dei requisiti di professionalità ed esperienza, attribuzione di autonomia di spesa e accettazione scritta.
Il limite invalicabile
La norma pone un argine chiaro: il soggetto subdelegato non può, a sua volta, delegare ulteriormente le funzioni ricevute. La catena delle deleghe si ferma quindi al secondo livello. Questo limite evita che la responsabilità si disperda attraverso una sequenza indefinita di passaggi, vanificando la possibilità di individuare un referente effettivo della prevenzione.
La responsabilità che permane
La delega e la subdelega non liberano completamente chi le conferisce. In capo al datore di lavoro permane l'obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione delle funzioni delegate. Analogamente, il delegato che subdelega conserva un dovere di controllo sull'operato del subdelegato. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la delega trasferisce gli obblighi operativi, ma non l'obbligo di sorveglianza sull'attuazione delle misure.
Gli obblighi che non si possono delegare
Restano in ogni caso esclusi dalla delega, e a maggior ragione dalla subdelega, gli obblighi non delegabili indicati dall'art. 17: la valutazione di tutti i rischi con redazione del DVR e la designazione del RSPP. Questi compiti restano sempre in capo al datore di lavoro, qualunque sia l'articolazione delle deleghe interne.
Perché serve attenzione
Una delega o una subdelega redatta in modo carente non produce alcun effetto liberatorio: in caso di contestazione, la responsabilità ricade nuovamente su chi avrebbe dovuto adempiere. Per questo è fondamentale che il datore di lavoro conosca a fondo la materia, sappia quando e come delegare e quali obblighi non potrà mai trasferire.
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