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Pillar normativa � Aggiornata al 18 maggio 2026

Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro: guida completa

L �Accordo sancito il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni (Rep. atti n. 78/CSR) ridisegna l �intero quadro della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Questa pillar raccoglie testo, novit� , percorsi formativi, monte ore, modalit� FAD, soggetti formatori, scadenze e sanzioni, con i collegamenti alle pagine di approfondimento e ai corsi conformi.

I riferimenti citati provengono esclusivamente dalla normativa ufficiale: D.Lgs. 81/2008, Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, del 7 luglio 2016 e del 17 aprile 2025. Nessun dato statistico viene riportato senza fonte verificata.

1. Cos �è l �Accordo Stato-Regioni 2025

L �Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è l �atto con cui Stato, Regioni e Province autonome individuano in modo unitario i contenuti, la durata, le modalit� di erogazione e i requisiti minimi della formazione obbligatoria prevista dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP/ASPP, formatori e coordinatori.

L �Accordo è frutto di un lavoro pluriennale del tavolo tecnico costituito presso la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Sostituisce i due Accordi storici che, fino al 2024, hanno regolato la materia: l �Accordo del 21 dicembre 2011 (formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP) e l �Accordo del 7 luglio 2016 (formazione e aggiornamento di RSPP, ASPP, formatori per la sicurezza e coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori).

Si tratta dello strumento normativo che traduce in regole operative gli obblighi formativi posti dal Testo Unico: senza l �Accordo le previsioni generali del D.Lgs. 81/2008 rimarrebbero prive di parametri concreti su durata, contenuti minimi e modalit� di verifica.

2. Dagli Accordi 2011 e 2016 all �Accordo 2025

Per leggere correttamente l �Accordo 2025 è necessario conoscere la stratificazione normativa che lo precede:

  • Accordo 21 dicembre 2011 � Rep. 221/CSR (datori di lavoro RSPP). Per la prima volta sono stati fissati i programmi minimi del corso datore di lavoro RSPP (16/32/48 ore) e dell �aggiornamento quinquennale.
  • Accordo 21 dicembre 2011 � Rep. 223/CSR (lavoratori, dirigenti, preposti). Definito monte ore e contenuti per la formazione di tutti i lavoratori in base al livello di rischio aziendale.
  • Accordo 7 luglio 2016 � Rep. 128/CSR. Riordino della formazione di RSPP/ASPP, formatori e coordinatori cantieri, con introduzione dei moduli A, B e C.
  • Accordo 17 aprile 2025 � Rep. 78/CSR. Unificazione e revisione integrale: stessi pilastri (monte ore per rischio, aggiornamento quinquennale, FAD ammessa) ma contenuti rivisti, requisiti tecnologici aggiornati e nuovi temi obbligatori.

Per chi volesse confrontare punto per punto il testo storico, è disponibile la pagina testo Accordo Stato-Regioni 2011.

3. Destinatari: chi è coinvolto dall �Accordo 2025

L �Accordo si applica a tutte le figure del sistema della sicurezza delineato dal D.Lgs. 81/2008. In particolare:

  • Datori di lavoro, sia quelli che nominano un RSPP esterno sia quelli che svolgono in proprio i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL/RSPP) � vedi la pillar dedicata.
  • Dirigenti e preposti ai sensi degli articoli 18 e 19 del Testo Unico.
  • Lavoratori subordinati e equiparati di cui all �art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 (compresi tirocinanti, soci lavoratori, volontari operativi, somministrati).
  • RSPP e ASPP interni o esterni, con i percorsi dei moduli A, B e C riordinati.
  • Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP/CSE) in cantieri temporanei e mobili.
  • Formatori per la sicurezza: l �Accordo 2025 conferma i sei criteri di qualificazione introdotti dal D.M. 6 marzo 2013 e ne aggiorna i contenuti.

L �ambito di applicazione comprende tutte le tipologie di rapporto di lavoro riconducibili al concetto di �lavoratore � fissato dall �art. 2 del Testo Unico, indipendentemente dal contratto formale: il legislatore ha voluto evitare che la natura del contratto (subordinato, parasubordinato, autonomo, di tirocinio) potesse essere usata per sottrarre alcune figure dagli obblighi formativi. Per questo motivo anche i soci lavoratori delle cooperative, i somministrati, i tirocinanti curricolari ed extracurricolari, i volontari operativi e i lavoratori distaccati rientrano nell �obbligo di formazione, con gli adattamenti procedurali previsti per ciascuna categoria.

Per le imprese che operano in contesti multi-datore � appalti, somministrazione, cantieri temporanei e mobili � l �Accordo 2025 ribadisce l �obbligo di coordinare le formazioni e di verificare reciprocamente la titolarit� degli attestati. La verifica può essere effettuata mediante codice univoco pubblico, come previsto per gli attestati 123DatorediLavoro nella pagina di verifica attestato.

4. Struttura del documento

L �Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 è organizzato in articolato e allegati tecnici. L �articolato disciplina principi generali, ambito di applicazione, regime transitorio e disposizioni finali. Gli allegati, numerati in modo progressivo, individuano i percorsi formativi per ogni figura:

  • contenuti minimi e durata della formazione iniziale e dell �aggiornamento;
  • requisiti tecnici della formazione a distanza;
  • criteri di qualificazione del docente-formatore;
  • requisiti di tracciabilit� e conservazione documentale.

Per il dettaglio sulle novit� rispetto al passato è disponibile la pagina le novit� principali dell �Accordo 2025.

5. Percorsi formativi e monte ore

La tabella seguente riassume monte ore di formazione iniziale e aggiornamento periodico previsti dall �Accordo 2025, in coerenza con l �art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e con l �Allegato XIV. La classificazione per livello di rischio segue l �Allegato II dell �Accordo del 21 dicembre 2011, confermato dall �Accordo 2025.

Figura / livello di rischioFormazione inizialeAggiornamento
Datore di lavoro RSPP (rischio basso)16 ore6 ore / 5 anni
Datore di lavoro RSPP (rischio medio)32 ore10 ore / 5 anni
Datore di lavoro RSPP (rischio alto)48 ore14 ore / 5 anni
Dirigente16 ore6 ore / 5 anni
Preposto8 ore + aggiornamento annuale6 ore / anno
Lavoratore (formazione generale)4 ore6 ore / 5 anni
Lavoratore (formazione specifica � rischio basso)4 ore6 ore / 5 anni
Lavoratore (formazione specifica � rischio medio)8 ore6 ore / 5 anni
Lavoratore (formazione specifica � rischio alto)12 ore6 ore / 5 anni

Per i lavoratori la classificazione di rischio è quella prevista dall �Allegato II dell �Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, confermata dall �Accordo 2025. Per la determinazione della classe di rischio in base al codice ATECO si rimanda a ATECO e calcolo del rischio e al finder per codice ATECO.

6. Modalit� FAD ed e-learning

L �Accordo 2025 conferma e razionalizza la possibilit� di erogare la formazione in modalit� FAD (formazione a distanza) e in videoconferenza sincrona, riconoscendo a quest �ultima piena equivalenza all �aula fisica. Le piattaforme e-learning devono garantire:

  • identificazione certa del partecipante (autenticazione personale, audit log, eventuale verifica periodica);
  • tracciamento univoco dei tempi di fruizione (minimo previsto per ogni modulo, blocco dell �avanzamento prima del completamento);
  • test di apprendimento intermedi e prova finale superata con almeno il 70% di risposte corrette;
  • conservazione decennale dei log di fruizione e dei test, ai fini di eventuali ispezioni;
  • accessibilit� conforme alle linee guida AGID e WCAG 2.1 livello AA.

La FAD asincrona non è ammessa per alcuni moduli pratici (ad esempio parte del modulo tecnico per le figure a rischio alto, esercitazioni antincendio, primo soccorso). Per questi moduli sono richiesti l �aula tradizionale o la videoconferenza sincrona con possibilit� di interazione bidirezionale.

Sul piano pratico, l �Accordo 2025 chiarisce alcune zone grigie che, in passato, avevano generato contestazioni in sede ispettiva: il riconoscimento pieno della videoconferenza sincrona come modalit� equivalente all �aula rende ammissibile la formazione su scala nazionale anche per imprese multi-sede; la possibilit� di erogare la FAD attraverso piattaforme di propriet� del soggetto formatore o, in alternativa, attraverso piattaforme fornite da terzi, è subordinata alla disponibilit� di un audit log consultabile dall �organo di vigilanza; la durata minima di fruizione per modulo viene mantenuta come parametro di verifica della congruit� formativa, indipendentemente dalla velocit� di lettura del singolo partecipante.

Per i datori di lavoro che gestiscono internamente i corsi tramite soggetti formatori accreditati, il sistema di registro delle presenze e di conservazione dei log deve essere predisposto prima dell �avvio del corso: la pagina verifica registro presenze mostra come 123DatorediLavoro rende pubblico � e quindi verificabile in fase ispettiva � il registro presenze di ogni corso.

7. Soggetti formatori e formatori-docenti

L �Accordo 2025 conferma l �elenco dei soggetti formatori individuati dall �Accordo del 21 dicembre 2011 e ne aggiorna la disciplina:

  • Universit� , scuole di alta formazione, INAIL, INL, ASL, Vigili del Fuoco e altre amministrazioni pubbliche competenti;
  • organismi paritetici di cui all �art. 51 del D.Lgs. 81/2008;
  • fondi interprofessionali e organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
  • soggetti formatori accreditati o autorizzati dalle Regioni e Province autonome secondo i rispettivi sistemi di qualit� .

I formatori-docenti devono soddisfare almeno uno dei sei criteri previsti dal D.M. 6 marzo 2013, con esperienza specifica di docenza o esperienza professionale documentata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

8. Attestati, registri e tracciabilit� documentale

L �Accordo 2025 disciplina con maggior precisione il contenuto minimo dell �attestato e il sistema di tracciabilit� della formazione:

  • dati identificativi del partecipante (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
  • figura formata, livello di rischio, ore svolte, periodo di svolgimento;
  • estremi del soggetto formatore e del responsabile del progetto formativo;
  • riferimenti normativi (D.Lgs. 81/2008, Accordo 2025);
  • codice univoco di verifica, con possibilit� di consultazione pubblica via web � vedi verifica attestato.

Il soggetto formatore deve conservare il registro delle presenze (in formato cartaceo o digitale), la documentazione del progetto formativo, i log della piattaforma FAD e i test superati per dieci anni dalla data del corso, ai fini di eventuali ispezioni da parte di INAIL, ASL e Ispettorato del Lavoro.

9. Aggiornamento periodico

L �Accordo 2025 conferma la periodicit� quinquennale dell �aggiornamento per tutte le figure (a eccezione del preposto, per il quale è prevista, in conformit� alle modifiche apportate dalla legge n. 215/2021 al D.Lgs. 81/2008, una cadenza annuale). I contenuti dell �aggiornamento devono trattare le novit� normative, le novit� tecnologiche, i nuovi rischi rilevati nella valutazione aziendale, le modifiche dell �organizzazione del lavoro e degli infortuni e near-miss registrati.

Le procedure operative per il rinnovo dell �attestato datore di lavoro RSPP sono descritte nella pagina rinnovo attestato datore di lavoro; per le scadenze mensili è disponibile il calendario scadenze.

10. Scadenze e regime transitorio

L �Accordo prevede un regime transitorio che salvaguarda i percorsi formativi gi� avviati al momento della sua entrata in vigore. In sintesi:

  • i corsi iniziati prima della data di entrata in vigore possono concludersi secondo i programmi degli Accordi 2011 e 2016;
  • le attestazioni precedenti conservano validit� fino alla scadenza naturale (cinque anni dalla data di rilascio);
  • i nuovi corsi attivati dopo l �entrata in vigore devono essere progettati secondo l �Accordo 2025.

Le date precise e gli eventuali differimenti regionali sono raccolti nella pagina scadenze 2026.

11. Sanzioni per inadempienza formativa

L �Accordo 2025 non introduce nuove sanzioni: il regime sanzionatorio rimane quello previsto dall �art. 55 del D.Lgs. 81/2008. Si tratta in prevalenza di sanzioni penali (arresto o ammenda), oblabili in alcuni casi. Le voci principali:

  • omessa formazione del datore di lavoro RSPP (art. 55, c. 5, lett. c): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro;
  • omessa formazione di lavoratori, dirigenti, preposti (art. 55, c. 5, lett. c) e d)): arresto fino a 4 mesi o ammenda fino a 6.388,23 euro;
  • omessa designazione del RSPP (art. 55, c. 1, lett. b): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.948,42 a 7.371,06 euro.

Il dettaglio operativo, le ipotesi di concorso e la differenza fra illecito penale e amministrativo sono trattati nella pagina sanzioni penali vs amministrative; per stimare l �impatto in azienda si può usare il simulatore sanzioni.

Anche per le contravvenzioni in materia formativa è applicabile il meccanismo della prescrizione obbligatoria ex artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994: ricevuta la prescrizione, il datore di lavoro ha un termine per regolarizzare la posizione (svolgendo effettivamente il corso mancante o rinnovando l �attestato scaduto) e pagando in via amministrativa un quarto del massimo dell �ammenda. La regolarizzazione tempestiva estingue il reato. Resta ferma la responsabilit� civile e assicurativa del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori in caso di infortunio.

Quando un infortunio si verifica e l �accertamento dimostra l �assenza o l �inadeguatezza della formazione, le conseguenze sul piano penale e civile sono significative: la giurisprudenza riconosce una presunzione di colpa specifica in capo al datore di lavoro, con ricadute sulla quantificazione del danno biologico, morale ed esistenziale. L �INAIL, dal canto suo, può esercitare l �azione di regresso per recuperare le prestazioni erogate al lavoratore infortunato. Per questo motivo la tracciabilit� della formazione (registri presenze, log piattaforma FAD, attestati con marca temporale) assume un valore probatorio centrale, non solo formale.

12. Corsi 123DatorediLavoro conformi all �Accordo 2025

Tutti i corsi 123DatorediLavoro sono progettati in conformit� all �Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il catalogo è organizzato per settore ATECO e per livello di rischio. Da questa pillar ogni corso è raggiungibile in un clic; ogni corso a sua volta richiama la presente pillar come riferimento normativo unitario.

13. GDPR e conservazione dei dati formativi

La conservazione decennale dei log di fruizione, dei test e dei registri presenze richiesta dall �Accordo 2025 va coordinata con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con la decisione del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamenti per finalit� di sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a:

  • individuare la base giuridica del trattamento, riconducibile all �obbligo legale di formazione di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
  • informare i partecipanti, mediante apposita informativa ai sensi dell �art. 13 del GDPR, sui tempi di conservazione (almeno 10 anni dopo la scadenza dell �attestato, alla luce dei termini previsti dalla normativa di settore e dalle prescrizioni del Garante);
  • adottare misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati (controllo degli accessi, cifratura dei backup, pseudonimizzazione dove possibile);
  • designare il soggetto formatore quale responsabile del trattamento, con contratto ex art. 28 del GDPR, qualora gestisca direttamente la piattaforma e-learning.

Le piattaforme 123DatorediLavoro implementano nativamente i requisiti tecnologici previsti dall �Accordo 2025 e dal GDPR, con marca temporale, log di audit immutabili e procedure documentate di cancellazione su richiesta dell �interessato (nei limiti di cui sopra).

14. Controlli ispettivi e profili pratici

Gli organi di vigilanza che, in pratica, verificano il rispetto degli obblighi formativi sono l �Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i Servizi PISLL e SPSAL delle ASL e l �INAIL nei controlli post infortunio. Nei verbali di accertamento ricorrono in particolare le seguenti contestazioni:

  • formazione di un lavoratore non aggiornata oltre il quinquennio (art. 37 del D.Lgs. 81/2008);
  • formazione del preposto non rinnovata su base annuale (come previsto dalle modifiche introdotte dalla legge n. 215/2021);
  • assenza dell �attestato del datore di lavoro RSPP o attestato rilasciato da soggetto non abilitato;
  • registro presenze non firmato, log piattaforma FAD non conservati, progetto formativo non disponibile.

Per prepararsi a un controllo è utile consultare la pagina checklist pre-ispezione INAIL e mantenere aggiornato il registro pubblico delle presenze predisposto per i corsi 123DatorediLavoro.

15. Integrazioni con altri obblighi: DVR, antincendio, primo soccorso

La formazione disciplinata dall �Accordo Stato-Regioni 2025 si integra con altri obblighi formativi distinti, regolati da fonti proprie:

  • Antincendio. La formazione degli addetti antincendio è disciplinata dal D.M. 2 settembre 2021, che ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998. Le ore (4, 8 o 16) variano in base al livello di rischio incendio dell �attivit� .
  • Primo soccorso. La formazione degli addetti primo soccorso è regolata dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, con percorsi di 12 ore (gruppo A) o 16 ore (gruppi B e C) e aggiornamento triennale.
  • Patentini specifici. Per alcune attrezzature (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru, trattori) è richiesto il �patentino � previsto dall �Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 � la cui operativit� è confermata anche dopo l �Accordo 2025.
  • Coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Il percorso 120 ore + aggiornamento quadriennale 40 ore previsto dall �Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 è confermato e riarticolato dall �Accordo 2025.

Si tratta di obblighi che si sommano alla formazione del datore di lavoro RSPP e dei lavoratori. Il calcolo complessivo delle ore richieste è automatizzabile dalla pagina calcola ore di formazione.

L �interazione fra questi obblighi e l �Accordo 2025 è bidirezionale: da un lato, il corso del datore di lavoro RSPP fornisce le competenze gestionali necessarie a coordinare i diversi piani formativi; dall �altro, i corsi specifici (antincendio, primo soccorso, attrezzature) si integrano con la formazione dei lavoratori, che resta l �unico modo per garantire l �efficace adozione delle misure organizzative previste dal DVR.

Un �ulteriore area di integrazione è quella della formazione del preposto, oggetto di modifiche significative a seguito della legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le modifiche hanno introdotto l �aggiornamento annuale per i preposti, rendendo necessaria una pianificazione pluriennale dei corsi che l �Accordo 2025 recepisce e disciplina nei contenuti. Il preposto è oggi una figura centrale del sistema della sicurezza: chi riveste il ruolo di DL/RSPP deve verificare che ogni preposto identificato nell �organigramma aziendale sia formato e aggiornato secondo le scadenze previste.

16. Domande frequenti

L �Accordo 2025 è gi� in vigore?

L �Accordo è stato sancito il 17 aprile 2025 e ha efficacia dalla data indicata nel testo, salvi i regimi transitori per i corsi gi� avviati. Per le date precise applicabili nella propria Regione si rimanda alla pagina scadenze 2026.

Devo rifare il corso datore di lavoro RSPP completato nel 2022?

No. L �attestato conseguito sotto l �Accordo 2011 rimane valido per cinque anni dalla data di rilascio. Al momento del rinnovo si seguiranno le ore minime e i contenuti dell �aggiornamento previsti dall �Accordo 2025.

L �Accordo 2025 modifica gli obblighi sul DVR?

No. Gli obblighi sulla valutazione dei rischi e sul Documento di Valutazione dei Rischi restano disciplinati dagli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. L �Accordo riguarda esclusivamente la formazione.

Come scelgo un soggetto formatore in regola?

I soggetti formatori abilitati sono elencati dall �Accordo 2025 al paragrafo dedicato; in pratica si tratta di universit� , INAIL, INL, ASL, organismi paritetici, fondi interprofessionali e soggetti accreditati dalle Regioni. Per i corsi 123DatorediLavoro la conformit� è verificabile su accreditamenti e chi siamo.

Avvia un corso conforme all �Accordo 2025

Tutti i corsi sono allineati al Rep. 78/CSR. Iscrizione gratuita, pagamento solo a rilascio attestato.

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Accordo Stato-Regioni 2025 Formazione Sicurezza: Testo, Novit� e Obblighi (Rep. 78/CSR del 17/04/2025)