1. Cos’è l’Accordo Stato-Regioni 2025
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è l’atto con cui Stato, Regioni e Province autonome individuano in modo unitario i contenuti, la durata, le modalità di erogazione e i requisiti minimi della formazione obbligatoria prevista dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP/ASPP, formatori e coordinatori.
L’Accordo è frutto di un lavoro pluriennale del tavolo tecnico costituito presso la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Sostituisce i due Accordi storici che, fino al 2024, hanno regolato la materia: l’Accordo del 21 dicembre 2011 (formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP) e l’Accordo del 7 luglio 2016 (formazione e aggiornamento di RSPP, ASPP, formatori per la sicurezza e coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori).
Si tratta dello strumento normativo che traduce in regole operative gli obblighi formativi posti dal Testo Unico: senza l’Accordo le previsioni generali del D.Lgs. 81/2008 rimarrebbero prive di parametri concreti su durata, contenuti minimi e modalità di verifica.
2. Dagli Accordi 2011 e 2016 all’Accordo 2025
Per leggere correttamente l’Accordo 2025 è necessario conoscere la stratificazione normativa che lo precede:
- Accordo 21 dicembre 2011 — Rep. 221/CSR (datori di lavoro RSPP). Per la prima volta sono stati fissati i programmi minimi del corso datore di lavoro RSPP (16/32/48 ore) e dell’aggiornamento quinquennale.
- Accordo 21 dicembre 2011 — Rep. 223/CSR (lavoratori, dirigenti, preposti). Definito monte ore e contenuti per la formazione di tutti i lavoratori in base al livello di rischio aziendale.
- Accordo 7 luglio 2016 — Rep. 128/CSR. Riordino della formazione di RSPP/ASPP, formatori e coordinatori cantieri, con introduzione dei moduli A, B e C.
- Accordo 17 aprile 2025 — Rep. 78/CSR. Unificazione e revisione integrale: stessi pilastri (monte ore per rischio, aggiornamento quinquennale, FAD ammessa) ma contenuti rivisti, requisiti tecnologici aggiornati e nuovi temi obbligatori.
Per chi volesse confrontare punto per punto il testo storico, è disponibile la pagina testo Accordo Stato-Regioni 2011.
3. Destinatari: chi è coinvolto dall’Accordo 2025
L’Accordo si applica a tutte le figure del sistema della sicurezza delineato dal D.Lgs. 81/2008. In particolare:
- Datori di lavoro, sia quelli che nominano un RSPP esterno sia quelli che svolgono in proprio i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL/RSPP) — vedi la pillar dedicata.
- Dirigenti e preposti ai sensi degli articoli 18 e 19 del Testo Unico.
- Lavoratori subordinati e equiparati di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 (compresi tirocinanti, soci lavoratori, volontari operativi, somministrati).
- RSPP e ASPP interni o esterni, con i percorsi dei moduli A, B e C riordinati.
- Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP/CSE) in cantieri temporanei e mobili.
- Formatori per la sicurezza: l’Accordo 2025 conferma i sei criteri di qualificazione introdotti dal D.M. 6 marzo 2013 e ne aggiorna i contenuti.
L’ambito di applicazione comprende tutte le tipologie di rapporto di lavoro riconducibili al concetto di “lavoratore” fissato dall’art. 2 del Testo Unico, indipendentemente dal contratto formale: il legislatore ha voluto evitare che la natura del contratto (subordinato, parasubordinato, autonomo, di tirocinio) potesse essere usata per sottrarre alcune figure dagli obblighi formativi. Per questo motivo anche i soci lavoratori delle cooperative, i somministrati, i tirocinanti curricolari ed extracurricolari, i volontari operativi e i lavoratori distaccati rientrano nell’obbligo di formazione, con gli adattamenti procedurali previsti per ciascuna categoria.
Per le imprese che operano in contesti multi-datore — appalti, somministrazione, cantieri temporanei e mobili — l’Accordo 2025 ribadisce l’obbligo di coordinare le formazioni e di verificare reciprocamente la titolarità degli attestati. La verifica può essere effettuata mediante codice univoco pubblico, come previsto per gli attestati 123DatorediLavoro nella pagina di verifica attestato.
4. Struttura del documento
L’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 è organizzato in articolato e allegati tecnici. L’articolato disciplina principi generali, ambito di applicazione, regime transitorio e disposizioni finali. Gli allegati, numerati in modo progressivo, individuano i percorsi formativi per ogni figura:
- contenuti minimi e durata della formazione iniziale e dell’aggiornamento;
- requisiti tecnici della formazione a distanza;
- criteri di qualificazione del docente-formatore;
- requisiti di tracciabilità e conservazione documentale.
Per il dettaglio sulle novità rispetto al passato è disponibile la pagina le novità principali dell’Accordo 2025.
5. Percorsi formativi e monte ore
La tabella seguente riassume monte ore di formazione iniziale e aggiornamento periodico previsti dall’Accordo 2025, in coerenza con l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e con l’Allegato XIV. La classificazione per livello di rischio segue l’Allegato II dell’Accordo del 21 dicembre 2011, confermato dall’Accordo 2025.
| Figura / livello di rischio | Formazione iniziale | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Datore di lavoro RSPP (rischio basso) | 16 ore | 6 ore / 5 anni |
| Datore di lavoro RSPP (rischio medio) | 32 ore | 10 ore / 5 anni |
| Datore di lavoro RSPP (rischio alto) | 48 ore | 14 ore / 5 anni |
| Dirigente | 16 ore | 6 ore / 5 anni |
| Preposto | 8 ore + aggiornamento annuale | 6 ore / anno |
| Lavoratore (formazione generale) | 4 ore | 6 ore / 5 anni |
| Lavoratore (formazione specifica — rischio basso) | 4 ore | 6 ore / 5 anni |
| Lavoratore (formazione specifica — rischio medio) | 8 ore | 6 ore / 5 anni |
| Lavoratore (formazione specifica — rischio alto) | 12 ore | 6 ore / 5 anni |
Per i lavoratori la classificazione di rischio è quella prevista dall’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, confermata dall’Accordo 2025. Per la determinazione della classe di rischio in base al codice ATECO si rimanda a ATECO e calcolo del rischio e al finder per codice ATECO.
6. Modalità FAD ed e-learning
L’Accordo 2025 conferma e razionalizza la possibilità di erogare la formazione in modalità FAD (formazione a distanza) e in videoconferenza sincrona, riconoscendo a quest’ultima piena equivalenza all’aula fisica. Le piattaforme e-learning devono garantire:
- identificazione certa del partecipante (autenticazione personale, audit log, eventuale verifica periodica);
- tracciamento univoco dei tempi di fruizione (minimo previsto per ogni modulo, blocco dell’avanzamento prima del completamento);
- test di apprendimento intermedi e prova finale superata con almeno il 70% di risposte corrette;
- conservazione decennale dei log di fruizione e dei test, ai fini di eventuali ispezioni;
- accessibilità conforme alle linee guida AGID e WCAG 2.1 livello AA.
La FAD asincrona non è ammessa per alcuni moduli pratici (ad esempio parte del modulo tecnico per le figure a rischio alto, esercitazioni antincendio, primo soccorso). Per questi moduli sono richiesti l’aula tradizionale o la videoconferenza sincrona con possibilità di interazione bidirezionale.
Sul piano pratico, l’Accordo 2025 chiarisce alcune zone grigie che, in passato, avevano generato contestazioni in sede ispettiva: il riconoscimento pieno della videoconferenza sincrona come modalità equivalente all’aula rende ammissibile la formazione su scala nazionale anche per imprese multi-sede; la possibilità di erogare la FAD attraverso piattaforme di proprietà del soggetto formatore o, in alternativa, attraverso piattaforme fornite da terzi, è subordinata alla disponibilità di un audit log consultabile dall’organo di vigilanza; la durata minima di fruizione per modulo viene mantenuta come parametro di verifica della congruità formativa, indipendentemente dalla velocità di lettura del singolo partecipante.
Per i datori di lavoro che gestiscono internamente i corsi tramite soggetti formatori accreditati, il sistema di registro delle presenze e di conservazione dei log deve essere predisposto prima dell’avvio del corso: la pagina verifica registro presenze mostra come 123DatorediLavoro rende pubblico — e quindi verificabile in fase ispettiva — il registro presenze di ogni corso.
7. Soggetti formatori e formatori-docenti
L’Accordo 2025 conferma l’elenco dei soggetti formatori individuati dall’Accordo del 21 dicembre 2011 e ne aggiorna la disciplina:
- Università, scuole di alta formazione, INAIL, INL, ASL, Vigili del Fuoco e altre amministrazioni pubbliche competenti;
- organismi paritetici di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008;
- fondi interprofessionali e organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- soggetti formatori accreditati o autorizzati dalle Regioni e Province autonome secondo i rispettivi sistemi di qualità.
I formatori-docenti devono soddisfare almeno uno dei sei criteri previsti dal D.M. 6 marzo 2013, con esperienza specifica di docenza o esperienza professionale documentata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
8. Attestati, registri e tracciabilità documentale
L’Accordo 2025 disciplina con maggior precisione il contenuto minimo dell’attestato e il sistema di tracciabilità della formazione:
- dati identificativi del partecipante (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
- figura formata, livello di rischio, ore svolte, periodo di svolgimento;
- estremi del soggetto formatore e del responsabile del progetto formativo;
- riferimenti normativi (D.Lgs. 81/2008, Accordo 2025);
- codice univoco di verifica, con possibilità di consultazione pubblica via web — vedi verifica attestato.
Il soggetto formatore deve conservare il registro delle presenze (in formato cartaceo o digitale), la documentazione del progetto formativo, i log della piattaforma FAD e i test superati per dieci anni dalla data del corso, ai fini di eventuali ispezioni degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro).
9. Aggiornamento periodico
L’Accordo 2025 conferma la periodicità quinquennale dell’aggiornamento per tutte le figure (a eccezione del preposto, per il quale è prevista, in conformità alle modifiche apportate dalla legge n. 215/2021 al D.Lgs. 81/2008, una cadenza annuale). I contenuti dell’aggiornamento devono trattare le novità normative, le novità tecnologiche, i nuovi rischi rilevati nella valutazione aziendale, le modifiche dell’organizzazione del lavoro e degli infortuni e near-miss registrati.
Le procedure operative per il rinnovo dell’attestato datore di lavoro RSPP sono descritte nella pagina rinnovo attestato datore di lavoro; per le scadenze mensili è disponibile il calendario scadenze.
10. Scadenze e regime transitorio
L’Accordo prevede un regime transitorio che salvaguarda i percorsi formativi già avviati al momento della sua entrata in vigore. In sintesi:
- i corsi iniziati prima della data di entrata in vigore possono concludersi secondo i programmi degli Accordi 2011 e 2016;
- le attestazioni precedenti conservano validità fino alla scadenza naturale (cinque anni dalla data di rilascio);
- i nuovi corsi attivati dopo l’entrata in vigore devono essere progettati secondo l’Accordo 2025.
Le date precise e gli eventuali differimenti regionali sono raccolti nella pagina scadenze 2026.
11. Sanzioni per inadempienza formativa
L’Accordo 2025 non introduce nuove sanzioni: il regime sanzionatorio rimane quello previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008. Si tratta in prevalenza di sanzioni penali (arresto o ammenda), oblabili in alcuni casi. Le voci principali:
- omessa formazione del datore di lavoro RSPP (art. 55, c. 5, lett. c): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro;
- omessa formazione di lavoratori, dirigenti, preposti (art. 55, c. 5, lett. c) e d)): arresto fino a 4 mesi o ammenda fino a 6.388,23 euro;
- omessa designazione del RSPP (art. 55, c. 1, lett. b): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.948,42 a 7.371,06 euro.
Il dettaglio operativo, le ipotesi di concorso e la differenza fra illecito penale e amministrativo sono trattati nella pagina sanzioni penali vs amministrative; per stimare l’impatto in azienda si può usare il simulatore sanzioni.
Anche per le contravvenzioni in materia formativa è applicabile il meccanismo della prescrizione obbligatoria ex artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994: ricevuta la prescrizione, il datore di lavoro ha un termine per regolarizzare la posizione (svolgendo effettivamente il corso mancante o rinnovando l’attestato scaduto) e pagando in via amministrativa un quarto del massimo dell’ammenda. La regolarizzazione tempestiva estingue il reato. Resta ferma la responsabilità civile e assicurativa del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori in caso di infortunio.
Quando un infortunio si verifica e l’accertamento dimostra l’assenza o l’inadeguatezza della formazione, le conseguenze sul piano penale e civile sono significative: la giurisprudenza riconosce una presunzione di colpa specifica in capo al datore di lavoro, con ricadute sulla quantificazione del danno biologico, morale ed esistenziale. L’INAIL, dal canto suo, può esercitare l’azione di regresso per recuperare le prestazioni erogate al lavoratore infortunato. Per questo motivo la tracciabilità della formazione (registri presenze, log piattaforma FAD, attestati con marca temporale) assume un valore probatorio centrale, non solo formale.
12. Corsi 123DatorediLavoro conformi all’Accordo 2025
Tutti i corsi 123DatorediLavoro sono progettati in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il catalogo è organizzato per settore ATECO e per livello di rischio. Da questa pillar ogni corso è raggiungibile in un clic; ogni corso a sua volta richiama la presente pillar come riferimento normativo unitario.
Pillar: Formazione datore di lavoro RSPP
Hub centrale su DL/RSPP: 16, 32, 48 ore.
Le 5 novità principali dell’Accordo 2025
Sintesi delle differenze rispetto agli Accordi 2011 e 2016.
Testo Accordo Stato-Regioni 2011
Versione storica, ancora utile per i regimi transitori.
D.Lgs. 81/2008 — guida completa
Articoli chiave del Testo Unico Sicurezza.
Art. 37 D.Lgs. 81/2008
Obblighi formativi per lavoratori e preposti.
ATECO e calcolo del rischio
Come determinare la classe di rischio dell’azienda.
Hub corsi datore di lavoro
Tutti i corsi disponibili in linea con l’Accordo 2025.
Corso sicurezza agricoltura
Settore agricolo (ATECO A) — rischio alto.
Corso sicurezza trasporti
Autotrasporto e logistica (ATECO H).
Corso sicurezza magazzino
Magazzini e centri logistici.
Corso sicurezza sanità
Strutture sanitarie e socio-sanitarie (ATECO Q).
Rinnovo attestato datore di lavoro
Aggiornamento quinquennale: tempi e modalità.
13. GDPR e conservazione dei dati formativi
La conservazione decennale dei log di fruizione, dei test e dei registri presenze richiesta dall’Accordo 2025 va coordinata con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con la decisione del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamenti per finalità di sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a:
- individuare la base giuridica del trattamento, riconducibile all’obbligo legale di formazione di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
- informare i partecipanti, mediante apposita informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, sui tempi di conservazione (almeno 10 anni dopo la scadenza dell’attestato, alla luce dei termini previsti dalla normativa di settore e dalle prescrizioni del Garante);
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati (controllo degli accessi, cifratura dei backup, pseudonimizzazione dove possibile);
- designare il soggetto formatore quale responsabile del trattamento, con contratto ex art. 28 del GDPR, qualora gestisca direttamente la piattaforma e-learning.
Le piattaforme 123DatorediLavoro implementano nativamente i requisiti tecnologici previsti dall’Accordo 2025 e dal GDPR, con marca temporale, log di audit immutabili e procedure documentate di cancellazione su richiesta dell’interessato (nei limiti di cui sopra).
14. Controlli ispettivi e profili pratici
Gli organi di vigilanza che, in pratica, verificano il rispetto degli obblighi formativi sono l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i Servizi PISLL e SPSAL delle ASL. Nei verbali di accertamento ricorrono in particolare le seguenti contestazioni:
- formazione di un lavoratore non aggiornata oltre il quinquennio (art. 37 del D.Lgs. 81/2008);
- formazione del preposto non rinnovata su base annuale (come previsto dalle modifiche introdotte dalla legge n. 215/2021);
- assenza dell’attestato del datore di lavoro RSPP o attestato rilasciato da soggetto non abilitato;
- registro presenze non firmato, log piattaforma FAD non conservati, progetto formativo non disponibile.
Per prepararsi a un controllo è utile consultare la pagina checklist pre-ispezione e mantenere aggiornato il registro pubblico delle presenze predisposto per i corsi 123DatorediLavoro.
15. Integrazioni con altri obblighi: DVR, antincendio, primo soccorso
La formazione disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni 2025 si integra con altri obblighi formativi distinti, regolati da fonti proprie:
- Antincendio. La formazione degli addetti antincendio è disciplinata dal D.M. 2 settembre 2021, che ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998. Le ore (4, 8 o 16) variano in base al livello di rischio incendio dell’attività .
- Primo soccorso. La formazione degli addetti primo soccorso è regolata dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, con percorsi di 12 ore (gruppo A) o 16 ore (gruppi B e C) e aggiornamento triennale.
- Patentini specifici. Per alcune attrezzature (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru, trattori) è richiesto il patentino — previsto dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — la cui operatività è confermata anche dopo l’Accordo 2025.
- Coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Il percorso 120 ore + aggiornamento quadriennale 40 ore previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 è confermato e riarticolato dall’Accordo 2025.
Si tratta di obblighi che si sommano alla formazione del datore di lavoro RSPP e dei lavoratori. Il calcolo complessivo delle ore richieste è automatizzabile dalla pagina calcola ore di formazione.
L’interazione fra questi obblighi e l’Accordo 2025 è bidirezionale: da un lato, il corso del datore di lavoro RSPP fornisce le competenze gestionali necessarie a coordinare i diversi piani formativi; dall’altro, i corsi specifici (antincendio, primo soccorso, attrezzature) si integrano con la formazione dei lavoratori, che resta l’unico modo per garantire l’efficace adozione delle misure organizzative previste dal DVR.
Un’ulteriore area di integrazione è quella della formazione del preposto, oggetto di modifiche significative a seguito della legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le modifiche hanno introdotto l’aggiornamento annuale per i preposti, rendendo necessaria una pianificazione pluriennale dei corsi che l’Accordo 2025 recepisce e disciplina nei contenuti. Il preposto è oggi una figura centrale del sistema della sicurezza: chi riveste il ruolo di DL/RSPP deve verificare che ogni preposto identificato nell’organigramma aziendale sia formato e aggiornato secondo le scadenze previste.
16. Domande frequenti
L’Accordo 2025 è già in vigore?
L’Accordo è stato sancito il 17 aprile 2025 e ha efficacia dalla data indicata nel testo, salvi i regimi transitori per i corsi già avviati. Per le date precise applicabili nella propria Regione si rimanda alla pagina scadenze 2026.
Devo rifare il corso datore di lavoro RSPP completato nel 2022?
No. L’attestato conseguito sotto l’Accordo 2011 rimane valido per cinque anni dalla data di rilascio. Al momento del rinnovo si seguiranno le ore minime e i contenuti dell’aggiornamento previsti dall’Accordo 2025.
L’Accordo 2025 modifica gli obblighi sul DVR?
No. Gli obblighi sulla valutazione dei rischi e sul Documento di Valutazione dei Rischi restano disciplinati dagli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. L’Accordo riguarda esclusivamente la formazione.
Come scelgo un soggetto formatore in regola?
I soggetti formatori abilitati sono elencati dall’Accordo 2025 al paragrafo dedicato; in pratica si tratta di università, INAIL, INL, ASL, organismi paritetici, fondi interprofessionali e soggetti accreditati dalle Regioni. Per i corsi 123DatorediLavoro la conformità è verificabile su accreditamenti e chi siamo.
Avvia un corso conforme all’Accordo 2025
Tutti i corsi sono allineati al Rep. 78/CSR. Iscrizione gratuita, pagamento solo a rilascio attestato.
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